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Piano Urbanistico Comunale

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUC NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CAMPANA

La predisposizione del Piano Urbanistico Comunale (Puc) in Campania è disciplinata, negli aspetti generali che riguardano obiettivi e contenuti, dalla Lr n.16/2004 “Norme sul governo del territorio” e dal Regolamento Regionale n.5/2011 “Regolamento di attuazione per il governo del territorio” (e relativo Manuale Operativo).

Ulteriori riferimenti si ritrovano nella Lr n.13/2008 “Piano territoriale regionale” e, in particolare, nel documento “Linee guida per il paesaggio in Campania”, nonché nel Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Napoli.

In relazione agli obiettivi ed ai contenuti del Puc, ed in ragione della portata innovativa della legge campana in materia di “governo del territorio”, si ritiene utile evidenziare gli aspetti di maggiore rilievo, ai fini del lavoro di elaborazione della strumentazione urbanistica comunale avviato da questa Amministrazione.

La Lr n.16/2004 ha profondamente innovato, in Campania, i contenuti della pianificazione a livello comunale, anche modificando i rapporti gerarchici tra “piani”, ai diversi livelli territoriali. In particolare l’art.2 della norma sancisce che la pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

  1. promozione dell’uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
  2. salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
  3. c) tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
  4. miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
  5. potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
  6. tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
  7. tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

In particolare, il Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 23 della Lr 16/2004 “è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà”.

Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

  1. individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l’attuazione degli stessi;
  2. definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
  3. determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in conformità ai carichi insediativi ammissibili nel territorio stabiliti dal Ptcp, in coerenza con le previsioni del Ptr;
  4. stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
  5. indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
  6. promuove l’architettura contemporanea e la qualità dell’edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
  7. disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
  8. tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
  9. assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

In particolare per ciò che attiene una corretta pianificazione dei carichi insediativi da allocare, il Puc dovrà assicurare il pieno soddisfacimento degli standard urbanistici ed ambientali connessi, a garanzia di un effettivo aumento del livello di qualità della vita delle comunità insediate.

Il Puc inoltre deve individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi e oggetto di sanatoria, al fine di definire le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli stessi, in particolare per:

  1. realizzare un’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
  3. realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli stessi.

Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola e la regolamentazione dell’attività edilizia.

Fanno altresì parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.

In attuazione di quanto stabilito dall’art.3 della LrC n.16/2004 la pianificazione territoriale e urbanistica si compone di:

  • disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità;
  • disposizioni programmatiche tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il Regolamento regionale n.5/2011 ha utilmente dettagliato i contenuti delle disposizioni di cui sopra, chiarendo con l’art.9 che:

  • la componente strutturale del PUC fa riferimento, in sintesi:
  • all’assetto idrogeologico ed alla difesa del suolo;
  • ai centri storici, così come definiti e individuati della Lr n.26/2002;
  • alle aree di trasformabilità urbana;
  • alle aree produttive (aree e nuclei ASI; aree destinate ad insediamenti produttivi) ed alle aree destinate al terziario, nonché alla media e grande distribuzione commerciale;
  • alle aree a vocazione agricola ed agli ambiti agricoli e forestali di interesse strategico;
  • alle aree vincolate;
  • alle infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;

ed essa coincide con la componente strutturale del PTCP, qualora gli elementi di cui sopra siano condivisi in sede di copianificazione.

  • mentre la componente programmatica del PUC (che si traduce in piano operativo) nel rispetto dei limiti e dei carichi insediativi fissati dalla componente programmatica del PTCP, dettaglia ulteriormente gli elementi innanzi richiamati, indicando:
  • destinazione d’uso;
  • indici fondiari e territoriali;
  • parametri edilizi e urbanistici;
  • standard urbanistici;
  • attrezzature e servizi.

Il piano programmatico/operativo del PUC, elaborato anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’art. 25 della Lr n.16/2004, che vengono adottati con delibera di consiglio comunale, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, al fine di dettare/dettagliare la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni: in definitiva al fine di esplicitare la componente programmatica del piano stesso.

Gli atti di programmazione, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, in particolare devono prevedere:

  1. le destinazioni d’uso e gli indici edilizi;
  2. le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico;
  3. la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
  4. la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.

Gli atti di programmazione degli interventi hanno valore ed effetti di programma pluriennale di cui all’art.13 della legge n.10/1977 ed all’art.5 della legge regionale campana n.19/2001, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche: in tal senso rappresentano uno strumento di raccordo tra programmazione e pianificazione territoriale e contengono il correlato necessario potere attuativo lì dove è il legislatore chiarisce che “per le opere pubbliche o di interesse pubblico la delibera di approvazione degli atti di programmazione degli interventi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza dei lavori previsti negli stessi, nel rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente”.

 

PROCEDIMENTO INTEGRATO DI FORMAZIONE DEL PUC E DELLA VAS

Per quel che riguarda, invece, il procedimento di formazione del Puc, l’art.24 della LrC n.16/2004 è stato riscritto dall’art.3 del richiamato Regolamento regionale n.5/2011 (Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore), che prescrive i seguenti passaggi fondamentali:

I FASE: redazione del preliminare di PUC e del documento di scoping

  • l’amministrazione comunale predispone il Preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano (quadro conoscitivo) e da un documento strategico, e contestualmente predispone anche il rapporto preliminare (documento di scoping), al fine di integrare i procedimenti di formazione del PUC e della correlata VAS, dando atto – in qualità di autorità procedente – della necessità di assoggettare il PUC a VAS, e verificandone la coerenza con i piani sovraordinati dotati di Vas;
  • in questa fase l’amministrazione comunale accerta anche la conformità del preliminare di piano alle leggi ed ai regolamenti e la compatibilità dello stesso agli strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore vigenti;
  • il Preliminare di piano viene sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste: il documento di scoping dovrà contenere il report e le risultanze di tale consultazione;
  • il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all’Autorità competente del Comune stesso; a tale istanza andranno allegati: il preliminare di Piano ed il documento di scoping, che conterrà anche indicazioni sulle modalità con le quali si intende coinvolgere i soggetti competenti in materia ambientale;
  • il Preliminare di Piano ed il documento di scoping vengono quindi sottoposti ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA): il tavolo di consultazione così attivato si dovrà esprimere di norma tra i 45 e i 90 giorni;
  • il Comune, in qualità di autorità procedente, valuta i pareri pervenuti in fase di consultazione dei SCA (esso potrà anche dissentire, motivando adeguatamente, dalle conclusioni dei SCA); prende atto del documento di scoping e contestualmente lo approva unitamente al preliminare di Puc.

II FASE: redazione del Piano e del Rapporto Ambientale, adozione e processo di partecipazione/consultazione al fine dell’acquisizione dei pareri

  • il Comune redige il Piano ed il Rapporto Ambientale, sulla base del documento di scoping e delle consultazioni effettuate con il “pubblico” e con gli SCA;
  • la Giunta Comunale adotta il Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo della “Sintesi non Tecnica”. Dall’adozione dello stesso scattano le norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della Lr n.16/2004;
  • avviso del Piano adottato, e depositato presso l’ufficio competente e la segreteria comunale, viene pubblicato contestualmente sul BURC, sul sito web del Comune (quale autorità procedente), nonché all’Albo Pretorio dell’Ente, in uno all’avviso relativo alla Vas secondo le modalità stabilite dall’art.14 del D.Lgs. n.152/2006;
  • entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito del Piano è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, di proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale;
  • la Giunta Comunale valuta e recepisce le osservazioni al Piano ed al Rapporto Ambientale, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, entro 120 giorni per quelli al di sopra di detta soglia;
  • il Piano ed il Rapporto Ambientale integrati sulla base delle osservazioni valutate accoglibili, sono trasmessi alle amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio: l’amministrazione provinciale, al fine di coordinare l’attività pianificatoria nel proprio territorio di competenza, dichiara, entro 60 giorni dalla trasmissione del Piano completo di tutti gli elaborati, la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dalla Provincia anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente;
  • il rapporto ambientale e il piano, unitamente a tutti i pareri di competenza acquisti, viene trasmesso all’autorità competente comunale (Ufficio VAS) per l’espressione del proprio parere motivato.
  • la Giunta comunale, acquisiti tutti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. n.152/2006, trasmette il PUC, unitamente alle osservazioni ed ai pareri acquisti, all’organo consiliare per l’approvazione.

III FASE: approvazione e pubblicazione del Piano

  • il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere motivato ex art.15 del D.Lgs. n.152/2006, è trasmesso all’organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena di decadenza del piano adottato;
  • il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione procedente ed è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC

Preliminare di PUC

Studi Archeologici

Studi Geologici

VAS

Questionari

Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 17/05/2021

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2022

Studi Geologici 2022