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COS’È IL WHISTLEBLOWING

È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).

Whistleblower significa letteralmente “soffiatore di fischietto” ed è un termine che definisce il dipendente pubblico o del fornitore dell’azienda pubblica (e adesso anche ulteriori figure legate alla pubblica amministrazione) che segnala comportamenti o situazioni irregolari non di interesse personale, di cui è venuto a conoscenza a causa del suo ruolo.

Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC e contenute nella sezione “Allegati”.

 

COSA  SI  PUO’ SEGNALARE – AMBITO OGGETTIVO – (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

  1. Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono riguardare:
  2. Violazioni del diritto nazionale;
  3. Violazioni del diritto dell’UE;
  4. Illeciti civili;
  5. Illeciti amministrativi;
  6. Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
  7. Illeciti penali;
  8. Illeciti contabili.

La segnalazione deve riguardare:

  1. violazioni già commesse;
  2. violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
  3. fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
  4. condotte volte ad occultare violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni tali da consentire lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.

 

COSA  NON  SI PUO’ SEGNALARE – (articolo 2, comma 2 lett. a.)

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili o denunciabili :

  1. Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
  2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
  4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

 

CHI  PUO’  SEGNALARE – AMBITO SOGGETTIVO – (art. 3 del d.lgs. 24/2023) 

I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

  1. i dipendenti dell’Amministrazione;
  2. i lavoratori autonomi, i collaboratori;
  3. i liberi professionisti e i consulenti;
  4. i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.

La segnalazione può essere effettuata:

  1. in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale, anche durante il periodo di prova;
  2. prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
  3. successivamente alla cessazione purché si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali attraverso cui presentare una segnalazione sono ai sensi della normativa vigente i seguenti:

  1. Canale interno negli enti pubblici (e privati);
  2. Canale esterno presso ANAC;
  3. Divulgazione pubblica;
  4. Denuncia all’Autorità giudiziaria;

 

SEGNALAZIONE INTERNA AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Comune di Pompei ha adottato apposita piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  1. la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario cui è possibile accedere tramite una sezione dedicata del sito istituzionale denominata “Whistleblowing” e può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  2. la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato nella persona del Segretario Generale dott. Vittorio Martino;
  3. il segnalante prima di procedere alla segnalazione viene invitato a  prendere visione ed accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali;
  4. al momento dell’invio della segnalazione,  riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter risalire alla segnalazione presentata, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  5. la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno che dall’esterno dell’ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l’accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

ALTRE FORME DI SEGNALAZIONE INTERNA AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT):

  1. TRASMISSIONE A  MANO O TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo del RPCT del Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 Pompei (NA) specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di NON indicare i propri dati personali sul plico esterno, possibilmente utilizzando l’apposito modulo di segnalazione debitamente firmato in originale con allegata copia del documento d’identità 

  1. SEGNALAZIONE VERBALE

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

  • NON E’ INVECE UTILIZZABILE LA SEGNALAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

Anche alla luce delle sopravvenute disposizioni normative a tutela dell’identità del segnalante, si ritiene di escludere la possibilità di segnalazione mediante posta elettronica, sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata, in quanto modalità non idonea a garantire adeguati standard di protezione dati.

SEGNALAZIONE ESTERNA ALL’ANAC

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 24/2023 La persona segnalante può effettuare una  segnalazione  esterna presentata tramite i canali richiamati sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti condizioni:

  1. non è prevista, nell’ambito  del  suo  contesto  lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna  ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o,  anche  se  attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
  2. la persona segnalante ha  già  effettuato  una  segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere  che,  se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa  non  sarebbe  dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di  ritenere  che  la violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il pubblico interesse.

TUTELE  DEL  SEGNALANTE

Il d.lgs. n. 24/2023 ha previsto un sistema di protezione che comprende che prevede:

  1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
  2. la tutela da eventuali ritorsioni, anche sotto forma di minaccia o tentativo, adottate dall’ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
  3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni ;
  4. misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
  5. il divieto di rinunce e transazioni – non sottoscritte in sede protetta – dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal decreto stesso.

Le misure di protezione previste agli artt. 16-22 del d.lgs. 24/2023 si applicano atresì:

  1. ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RISERVATEZZA E WHISTLEBLOWING

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La segnalazione è sottratta per legge all’accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e a quello civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.

La riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i principi fondamentali contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR)in base ai quali è stata predisposta un’ Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite – art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

  1. Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
  2. Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con delibera ANAC n.311 del 12 luglio 2023
  1. Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che segnalano condotte illecite – art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.
  2. Direttiva del Segretario Generale del 06 ottobre 2023. “Whistleblowing – segnalazione condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023”.

 

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