Città di Pompei

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Città di Pompei: Servizi Online Faq Servizi Sociali Invalidità Civile

Invalidità Civile

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Cosa è:
E' il riconoscimento dello stato di invalidità, non dipendente da una causa di guerra, lavoro o servizio, in base al quale l'interessato puòottenere benefici economici e/o socio-sanitari previsti dalla legge.

Come si fa per ottenerlo:
Sono considerati invalidi civili coloro che hanno una menomazione dalla nascita o acquisita in seguito per cause diverse da quelle di guerra, di lavoro, di servizio.
Per ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente, è necessario presentare una domanda volta ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile (cecità civile, sordomutismo) alla Commissione Medica dell'ASL del luogo di residenza.
A seguito della visita il verbale viene notificato all'interessato e nel caso in cui il grado di invalidità riconosciuto da diritto a benefici economici, copia del verbale viene trasmessa anche al Comune competente per territorio. Gli Uffici comunali a seguito di istruttoria che tiene conto dell'età, del reddito, della cittadinanza, di provvidenze già in godimento e di altri requisiti generali, dispongono un decreto che viene trasmesso alla sede INPS competente per l'emissione del libretto di pensione con il relativo certificato di pensione che contiene dati come il tipo di assegno, indennità, decorrenza, dati anagrafici, ufficio pagatore, ecc.

DOMANDE DI AGGRAVAMENTO
Vanno presentate all'ASL e devono essere corredate da certificati specialistici dai quali deve risultare un aggravamento delle condizioni dell'invalido.

PAGAMENTO DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE E DECORRENZA
Dal 3 settembre 1998, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs 31.3.1998, n. 112, l'ufficio competente per il pagamento dei benefici economici è l'INPS. Prima era il Ministero dell'Interno e a livello locale le Prefetture.
- Il pagamento avviene nella prima settimana di ogni mese;
- per chi è titolare di più trattamenti pensionistici l'erogazione avverrà a mezzo di un unico mandato;
- il pagamento può avvenire tramite banca o tramite ufficio postale;
- le indennità possono essere riscosse dall'invalido, da persona delegata, dal tutore;
- il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accertamento sanitario o dalla diversa successiva data eventualmente fissata dalla Commissione ASL;
- la prestazione non è reversibile.
- In caso di morte dell'avente diritto, gli eredi possono ottenere il pagamento dei ratei maturati e non riscossi in vita dal disabile.
Vanno comunicate all'INPS:
1)variazione di residenza;
2)richiesta di accreditamento in conto corrente postale o bancario;
3)nomina o sostituzione di tutore o delegato;
4)richiesta di emissione di mandati di pagamento;
5)denuncia di smarrimento di libretto e richiesta di duplicato.

VERIFICA DEI REQUISITI REDDITUALI
Per avere diritto alle provvidenze, il disabile non deve superare annualmente i limiti di reddito stabiliti dalla normativa.
Il reddito da prendere in considerazione è quello dell'anno precedente con riferimento ai limiti reddituali stabiliti per l'anno in corso.
La verifica dei redditi in possesso di coloro che sono già pensionati è effettuata dal Ministero del Tesoro entro il 30 giugno di ogni anno attraverso la consultazione delle banche dati dei Ministero delle Finanze e del Casellario Centrale dei pensionati.
Se dai controlli risultano redditi superiori ai limiti di legge, l'Ente locale revoca il beneficio.
L'invalido è comunque obbligato a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni e dei requisiti di assistibilità entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Nel caso in cui non adempia ha l'obbligo di restituire i ratei indebitamente percepiti a partire dalla scadenza del termine predetto.

VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI
Viene effettuata dalle ASL e a cura del Ministero del Tesoro vengono revocati i benefici a decorrere dalla data della verifica.
Contro tale revoca può essere presentato solo ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro.
RICORSI
Possono presentarsi i seguenti ricorsi:
- contro l'esito della visita di invalidità;
- contro i provvedimenti adottati dal Comune nell'ambito del procedimento di concessione dei benefici economici.
Nel primo caso l'interessato può presentare ricorso entro 180 gg. dalla data di notifica del verbale da parte dell'ASL sia contro la decisione della Commissione medica che di quella di controllo.
Il ricorso va presentato al Giudice Ordinario (Tribunale -Sezione Lavoro) a norma dell'art. 42 c. 3 del D.L. 30.09.03, n. 269.
In caso di ricorso contro i decreti del Comune emessi con esito di diniego o limitata concessione o revoca dei benefici economici per motivi non sanitari, l'interessato può presentare ricorso in carta semplice all'Inps (Comitato Provinciale competente per territorio) entro 90 gg. dalla ricezione del decreto.
In caso di parere negativo anche dell'INPS, si può presentare ricorso al Giudice Ordinario (Tribunale - Sezione lavoro).

ASSEGNO MENSILE
Leggi di riferimento: legge 30.3.1971, n. 118;
legge 23.11.1988, n. 508;
legge 9.3.1989, n. 88;
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
E' un riconoscimento previsto dall'146;art. 13 della legge 30.3.1971, n. 118 ed è concesso agli invalidi:
- con percentuale invalidante dal 74 al 99% non riconosciuti dall'ASL o dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, incollocabili al lavoro "perché di Pregiudizio";
- con percentuale dal 67 al 99% per le domande presentate prima del 12.3.1992;
- in disagio economico con un reddito complessivo individuale dell'anno 2004 (valido per il 2005) non superiore a euro 4.017,26 annui (equiparato al limite di reddito prescritto per l'ottenimento della pensione sociale)
- di età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- cittadinanza italiana
- residenza in Italia;
- da parte dei cittadini stranieri occorre il possesso della carta di soggiorno
Per ottenere il beneficio occorre iscriversi nelle liste speciali di collocamento entro 60 gg. dalla data di notifica del verbale di visita collegiale, ai sensi della legge 482/1968.
(Parere del Consiglio di Stato)
L'importo mensile è di euro 233,87 da corrispondere per 13 mensilità.
Requisito specifico è l'incollocamento al lavoro comprovato mediante iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
Tale requisito non è richiesto per coloro che, per la natura o il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. In questo caso dovrà essere prodotta specifica certificazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio di Medicina e Prevenzione Legale dell'ASL territorialmente competente.
L'assegno mensile è incompatibile:
1) con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, ecc.
2) dall'1.1.1992 con qualsiasi trattamento diretto pensionisticoa titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
E' in facoltà dell'invalido di optare per la prestazione più vantaggiosa.
Al compimento del 65° anno l'assegno mensile viene trasformato in pensione o assegno sociale a carico dell'INPS
Entro il 31 marzo di ogni anno gli invalidi devono presentare una dichiarazione di responsabilità che attesti l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

PENSIONE DI INABILITA'
Leggi di riferimento: legge 30.3.1971, n. 118;
legge 23.11.1988, n. 508;
legge 9.3.1989, n. 88;
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
La pensione di inabilità, istituita con l'art. 12 della legge n. 118/71, è concessa agli invalidi civili nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 65 nei cui confronti, in sede di visita medica presso l'ASL, sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente.
I presupposti sono:
1) inabilità lavorativa totale;
2) stato di bisogno economico (il limite di reddito da non superare per l'anno 2005 è di euro 13.739,69 riferito all'anno 2004);
3) età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
4) cittadinanza italiana;
5) residenza nel territorio nazionale.
Hanno diritto alla pensione anche i cittadini di Stati non appartenenti alla U.E. titolari di carta di soggiorno.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
Leggi di riferimento: legge 11.2.1980, n. 18 (GU n. 44 del 14.2.1980);
legge 23.11.1988, n. 508;
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
E' stata istituita con la legge n. 18/80 a favore degli invalidi civili totalmente inabili, ai quali la competente Commissione sanitaria abbia riconosciuto l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non è collegata ad alcun limite di reddito né di età, spetta quindi anche ai minori di anni 18 e agli ultra sessantacinquenni ed è concessa al solo titolo della minorazione.
Sono esclusi dal diritto gli invalidi ricoverati gratuitamente in Istituto (anche nel caso in cui il contributo da parte di un Ente Statale o della ASL sia minimo).
In caso di pagamento in proprio della retta di ricovero occorrerà produrre documentazione giustificativa.
L'indennità non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua, invece, ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia.
La legge ha precisato che l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il 65° anno di età.
Requisiti indispensabili sono:
1) la totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche;
2) l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
3) la cittadinanza italiana;
4) la residenza nel territorio nazionale.
La legge 429/91 consente dal 1° marzo 1991 alle persone affette da più minorazioni, che darebbero autonomamente titolo alle indennità di accompagnamento come cieco civile assoluto e invalido civile e di comunicazione come sordomuto, di cumulare le indennità stesse.
E' possibile cumulare l'affezione visiva (cecità parziale) con altre affezioni invalidanti al fine di integrare lo stato di inabilità totale che, in presenza degli altri requisiti previsti, può dare diritto all'indennità di accompagnamento.
Sono esclusi dalla indennità di accompagnamento anche coloro che percepiscano analoga indennità per un'invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L'importo per l'anno 2005 è di euro 443,83.

INDENNITA' DI FREQUENZA
Leggi di riferimento: legge 30.3.1971, n. 118 (G.U. n. 82 del 2.4.1971);
legge 11.10.1990, n. 289 (G.U. n. 243 del 17.10.1990);
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
Spetta agli invalidi civili minori di anni 18, cui sono state riconosciute da parte della competente Commissione Medica le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino un perdita uditiva superiore a 60 decibel.
La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di corsi scolastici o di centri di riabilitazione (anche per i periodi estivi), che deve essere autocertificata ogni anno da un genitore o da un eventuale tutore.
L'indennità di euro 233,87 è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno mensile.
E' calcolata a partire dal 1° ottobre al 30 giugno; se si frequentano corsi estivi si calcolano anche i mesi estivi.
E' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento nonché ai minori che beneficiano della speciale indennità in favore dei ciechi parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordomuti.
Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

SORDOMUTI
Leggi di riferimento: legge 26.5.1970, N. 381;
legge 29.02.1980, N. 33.
Sono considerati sordomuti coloro che sono affetti da sordità dalla nascita o acquisita durante l'età evolutiva che ha impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia causata da guerra, lavoro o servizio.
PENSIONE SORDOMUTI Leggi di riferimento:
legge 30.3.1971, n. 118;
legge 23.11.1988, n. 508;
legge 9.3.1989, n. 88;
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
Spetta agli invalidi compresi tra i 18 ed i 65 anni, in condizioni di disagio economico, residenti in Italia ed in possesso della cittadinanza italiana.
L'art. 3 della legge 29.12.1990, n. 407, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 1991, l'incompatibilità tra la pensione di sordomutismo e quelle concesse per cause di guerra, lavoro o servizio o per invalidità. Tale Incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della legge 30.12.1991, n. 412, limitatamente agli invalidi civili totali, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
Al compimento del 65° anno cessa il pagamento della pensione dei sordomuti dell'importo di euro 233,87 ed in sostituzione è concessa quella sociale.

INDENNITA' DI COMUNICAZIONE
Leggi di riferimento: legge 26.5.1970, n. 381; D.P.R. 21.9.1994, n, 698 (G.U. n. 298 del 22.12.1994); D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
E' pari all'indennità di accompagnamento, infatti si concede senza tener conto né dei redditi né dell'età per 12 mensilità.
Istituita a decorrere dal 1° gennaio 1988, spetta al solo titolo della minorazione ai sordomuti e contrariamente alla indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero gratuito dell'invalido. In caso di pluriminorazione, l'indennità di comunicazione spetta anche in aggiunta a pensione non reversibile, ad indennità di accompagnamento per invalido deambulante o per cecità assoluta.
Importo mensile euro.223,38.

CIECHI CIVILI
Leggi di riferimento: legge 28.3.1968, n. 406
legge 27.5.1970, n. 382;
legge 23.11.1988, n. 508;
D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (S.O. alla G.U. n. 92 del 21.4.1998);
legge 16.6.1998, n. 191.
Sono considerati ciechi civili coloro che sono affetti da cecità totale (ciechi civili assoluti) o che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 (ciechi civili parziali) in entrambi gli occhi dalla nascita o acquisita in seguito per causa non dipendenti da guerra, lavoro o servizio.
A questa categoria si aggiunge una terza costituita da coloro che hanno un residuo visivo compreso tra un decimo ed un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi decimisti). A questi ultimi una legge del 1954 riconosceva il diritto ad un assegno, mentre ora è data solo la facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio al lavoro.
Le provvidenze economiche previste per i ciechi assoluti sono:
1) pensione non reversibile;
2) indennità di accompagnamento cieco civile.
Il Limite di reddito dell'anno 2005 corrisponde a euro 13.739,69, riferiti all'anno 2004.
Nel caso in cui il cieco assoluto percepisca un reddito superiore ai limiti previsti dalla legge, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. A differenza degli invalidi civili che hanno diritto alla pensione anche successivamente al 65° anno di età. Spetta a decorrere dal 18° e anche oltre il 65° anno di età.
La pensione è erogata alle medesime condizioni reddituali della pensione di inabilità.
L'importo mensile della pensione è:
ciechi civili assoluti ricoverati euro 233,87;
ciechi civili assoluti non ricoverati euro 252,91
Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali sono:
1) indennità speciale di euro 161,30 spetta ai ciechi parziali ventesimisti (legge n. 508/1988) al solo titolo di minorazione e non è collegata a limiti di reddito o di età.
2) pensione non reversibile di euro 233,87
La sola indennità speciale spetta nei casi in cui l'invalido abbia un reddito superiore ai limiti di legge (il limite è identico a quello vigente per i ciechi assoluti. Negli altri casi i ciechi parziali hanno diritto ad entrambi i benefici menzionati.
N.B. L'indennità speciale spetta nella misura intera anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.
La legge 21.11.1988, n. 508, ha stabilito che l'indennità speciale è corrisposta d'ufficio a coloro che alla data della sua entrata in vigore (10.12.1988) erano titolari di pensione non reversibile. E' corrisposta d'ufficio a coloro che alla stessa data avevano presentato domanda di pensione.
Successivamente al 10.12.1988, per ottenere l'indennità speciale è necessaria una espressa richiesta dell'interessato.
Non c'è alcun limite di età, mentre I limiti di reddito per il 2005 è di euro 13.739,69.

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI (L. 28.3.1968, N. 406)
Spetta ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e non è collegata a limiti di reddito né di età.
E' compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma incompatibile con analoghi benefici concessi per invalidità contratte per cause di guerra, di servizio e di lavoro. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
La legge n. 429/91 ha consentito alla persone affette da più minorazioni che darebbero autonomamente titolo ad indennità di accompagnamento come cieco civile assoluto e invalido civile e di comunicazione come sordomuto, di cumulare le indennità stesse dal 1° marzo 1991.
Importo mensile euro 669,21.

RATEI MATURATI E NON RISCOSSI DA PARTE DEGLI EREDI
In caso di decesso del minorato, successivo al riconoscimento dell'invalidità, gli eredi, ai sensi degli artt. 456 e segg. Del codice civile, possono presentare domanda all'Ente locale per riscuotere le quote dei ratei già maturati e non riscosse alla data della morte della persona invalida. Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato dall'INPS.
L'istanza degli eredi legittimi e/o testamentari deve essere corredata da:
autocertificazione in bollo, con l'elenco completo degli eredi legittimi (con i relativi dati anagrafici e codici fiscali e grado di parentela rispetto al de cuius) ;
l'indicazione dell'imposta di successione dell'invalido;
eventuali casi di interdizione degli aventi diritto, con l'indicazione dei relativi tutori ed i relativi dati anagrafici e codici fiscali;
qualora il defunto abbia lasciato testamento:
la non esistenza di disposizioni di ultima volontà e l'indicazione di tutti coloro cui è dovuta per legge la successione, specificando il grado di parentela con il defunto
qualora il defunto abbia fatto testamento (che dovrà essere prodotto in copia autentica), che il testamento esibito è l'ultimo, ritenuto valido e non impugnato e che oltre agli eredi indicati nel testamento e riportati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà non ve ne siano altri legittimi o riservatari.
Eventuale rinuncia all'eredità dovrà essere provata allegando la copia autentica del verbale di rinuncia.
Delega degli altri eredi indicante quale fra essi è designato riscuotere le spettanze. Le firme in calce alla delega apposte tra tutti gli eredi vanno autenticate.
Dichiarazione di responsabilità in conformità del D.P.R. n. 637/72 art. 36, comma 8 e art. 49 con la quale l'interessato afferma di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione (di cui agli artt. 33 e segg. Del suddetto decreto) in quanto ricorrono i presupposti per l'applicazione del comma 3 dell'art. 36. Si ricorda che solo i parenti in linea retta (coniuge, genitori, figli, nipoti ex figlio) possono avvalersi della suddetta dichiarazione. Nel caso che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del 3° comma dell'art. 36, dovrà essere trasmesso al Comune il certificato di eseguita denunzia di successione rilasciato dal competente Ufficio del registro.
fotocopia del documento di riconoscimento;
Il calcolo delle somme dovute e gli eventuali interessi vengono effettuati con apposita procedura dell'INPS.

CONTENZIOSO
Ai Sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 112/98, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, la legittimazione passiva spetta alla regione Campania ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalla regione (e, per essa, dagli Enti Locali cui sono state trasferite le relative funzioni amministrative) ed all'Inps negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al D. Lgs. 112/98.
Pertanto, ove vengano notificati, agli Enti Locali, ricorsi giudiziari, decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, esecuzioni, il Comune dovrà costituirsi in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione ed indicando la Regione Campania o l'Inps (secondo i casi) quali unici legittimati ad opporsi.

Chi lo rilascia:
Asl, Comune e Inps secondo le rispettive competenze

Quando si rilascia:
180 gg.

Quanto costa:
nessun costo

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